I certificati saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Ciò significa che i certificati di residenza, stato di famiglia, contestuali, certificati residenza e famiglia storico, eccetera sono soggetti in ogni caso all’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) di € 14,62 più € 0,52 per i diritti di segreteria.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che gli Uffici della P.A. e tutti gli Uffici gestori di Pubblici Servizi sono tenuti a recepire l’autocertificazione che può essere resa direttamente davanti al funzionario richiedente senza altre formalità, oppure può essere redatto prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido che ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non ha alcun costo e non necessita dell'autenticazione della firma.